Realta' Forense on line

inserto online dell'Organo di stampa del Sindacato Avvocati di Bari

martedì, febbraio 28, 2006

 

Riforma della Procedura Civile

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2005, che modifica le norme del codice di procedura civile che regolano il processo di Cassazione, per valorizzarne la tradizionale funzione di nomofilachia, e riforma l'istituto dell'arbitrato.
(D.Lgs. 02/02/2006, n. 40, G.U. 15/02/2006, n. 38 - Suppl. Ord. n. 40)

sabato, febbraio 25, 2006

 

Nuovo segretario

Rimpasto nel Direttivo del Sindacato Avvocati di Bari
Ieri il Segretario Avv. Pierluigi Vulcano ha dato le dimissioni per l'incompatibilità tr ala carica di Segretario e quella di consigliere dell'Ordine ove è stato eletto a pieni voti.
Pertanto il nuovo Direttivo è così composto:
Segretario Avv. Francesco Amodio
Vice Segretario Mariagrazia D'ecclesiis
Vice segretario vicario Ciciolla Leonardo
Tesoriere Rosanna Sodano
Direttore Francesco Maione
I miei auguri al Neo Segretario e un grande in bocca al Lupo per la fatica che lo attende

 

INTEGRALISMO

Ho conosciuto una donna musulmana talmente integralista che prende il tè con lo zucchero a velo.

sabato, febbraio 18, 2006

 

Privacy ed Avvocati

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 - S. O. n. 1 il PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI. (AUTORIZZAZIONE N. 4/2005).

Il Garante per la protezione dei dati personali

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

martedì, febbraio 14, 2006

 

Modifiche al Codice Deontologico

Nell'assoluta mancanza di informazioni - preventive in ordine alla imminente emanazione e successive alla stessa - da parte degli organismi che chiamiamo "istituzionali", sono state introdotte rilevanti modifiche, prevalentemente "additive", del Codice deontologico forense. Le modifiche sono state approvate dal CNF nella seduta del 27 gennaio 2006; personalmente ne ho avuto conoscenza da una e-mail dell'Avv. Melica, Presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica, che, in particolare, segnalava la novità con riferimento alle nuove regole relative ai siti web degli avvocati. (Ho potuto scaricare il testo delle modifiche dal sito Internet del CNF ed accedendo alla pagina "codice deontologico"; la pagina dei "comunicati stampa è ferma al 23 luglio 2004).
Per il resto, ad oggi, silenzio totale. Non ho sufficienti conoscenze delle regole e/o delle prassi seguite dal CNF nell'adozione di delibere aventi un simile contenuto e nell'acquisizione preventiva dei pareri dei Consigli degli Ordini; ritengo che, in mancanza di ulteriori specificazioni, le modifiche apportate al Codice Deontologico abbiano immediata applicazione e che dunque la maggior parte degli avvocati, almeno di quelli delle nostre contrade, non avendo in alcun modo notizia delle modifiche, vada inconsapevolmente incontro a comportamenti costituenti illecito disciplinare ovvero continui ad attenersi a norme che non sono più in vigore.
E' il caso, in particolare, della nuova formulazione dell'art. 22, nel quale è stato totalmente soppresso l'obbligo per l'avvocato di urgente informativa al Consiglio dell'Ordine di iniziative giudiziarie civili e penali da promuovere nei confronti del collega ed il correlativo istituto del "tentativo di conciliazione". La norma, che, almeno da parte del Consiglio dell'Ordine barese, è stata interpretata ed applicata in modo alquanto rigoroso e negli anni scorsi ha comportato l'impegno del Presidente o di Consiglieri dallo stesso delegati per le conseguenti comparizioni, l'attivazione di uno specifico settore degli uffici dell'Ordine e l'appesantimento dell'attività in sede disciplinare, è stata improvvisamente giudicata inutile o inopportuna ed il CNF ha ritenuto di limitare l'obbligo dell'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega ad una preventiva informazione allo stesso collega (non più al Consiglio), ma soltanto se il giudizio abbia per oggetto "fatti attinenti all'esercizio della professione".
Probabilmente la norma emendata era eccessivamente gravosa, soprattutto perchè - anche per fatti di minimo rilievo e comunque tali da non porre in pericolo il prestigio della classe forense e la dignità dell'avvocato interessato - imponeva all'avvocato che non volesse rischiare una sanzione disciplinare su esposto del collega destinatario dell'azione, l'attivazione del procedimento ex art. 22 e comportava una serie di attività del CDO assolutamente sproporzionate e determinava una spesso inopportuna, e comunque inutile, amplificazione della vicenda, della quale venivano a conoscenza una serie di persone che, per dovere del loro ufficio, dovevano occuparsene.
Si è passati così da un eccesso ad un altro, nel senso che alla stregua dell'art. 22 emendato l'avvocato che debba promuovere un giudizio nei confronti di un collega - ove non ritenga, per proprio stile e per un naturale rispetto del rapporto di colleganza, di avviare un preventivo contatto con l'interessato - potrà dar corso all'azione, anche per fatti di grossa rilevanza o riguardanti la sfera familiare del collega, senza dare a questi la minima informativa, salvo che il giudizio riguardi "fatti attinenti all'esercizio della professione".
Si dirà che, appunto, la norma non impedirà ad un avvocato dabbene di avvicinare preventivamente il collega destinatario dell'azione e di tentare per quanto possibile una conciliazione, anche senza la mediazione del Consiglio - che oggi, se investito, dovrebbe rifiutare di intervenire; ma considerando che ci si muove in una giungla sempre più pericolosa e piena, diciamo così, di insidie, quante volte accadrà che un giovane o meno giovane collega, ritenendo di doversi attenere esclusivamente alla norma scritta, promuova un giudizio nei confronti di un collega notificandogli direttamente un atto di citazione o un ricorso?
Ritengo che le rilevanti modifiche del Codice Deontologico meritino un'approfondita riflessione, non solo per l'argomento sul quale mi sono soffermato. Se non è consolante che il rispetto della deontologia debba sempre più essere basato su norme scritte, è comunque vero che con questo sistema oggi ci è dato di confrontarci.

10 febbraio 2005
L. Bonomo

mercoledì, febbraio 08, 2006

 

risultato elezioni 2006-2007 del COMITATO PARI OPPORTUNITA'

ORDINE AVVOCATI DI BARI

COMITATO PARI OPPORTUNITA?

Risultati delle elezioni 2006 ?2007

 

 

 

1

Roselli Antonella Ida

 1.069

 

 

2

Tinto Clemi

    875

 

 

3

De Siati Roberta

    773

 

 

4

Morea Ilaria

    584

 

 

5

Violante Paola

    558

 

 

6

Sodano Rosanna

    555

 

 

7

Berlingerio Gianna Elisa

    554

 

 

8

Brunetti Giovanna

    544

 

 

9

Mantegazza Olga

    529

 

 

10

Moretti Marida

    527

 

 

11

Di Cagno Katia

    499

 

 

12

Taranto Cinzia

    453

 

 

13

Maggiolino Marialuisa

    425

 

 

14

Massari Valeria

    417

 

 

15

Lacatena Pasqua

    397

 

 

16

Chieco Rosa Teresa

    396

 

 

17

Saracino Anna Maria Assunta

    372

 

 

18

Nitti Maria Gabriella

    371

 

 

19

Venafra Raffaella

    360

 

 

20

D?Errico Marialuigia

    352

 

 

21

Liberti Rosangela

    302

 

 

22

Colapietro Chiara

    294

 

 

23

De Giosa Giulia

    290

 

 

24

D?Alessandro Antonia

    279

 

 

25

Giampetruzzi Francesca

    256

 

 

26

Campanale Claudia Antonella

    193

 

 

27

Rossini Tamara Maria Gabriella

    170

 

 

 

 

Sono stati eletti gli avvocati Gianna Elisa Berlingerio, Giovanna Brunetti, Roberta De Siati, Katia Di Cagno, Olga Mantegazza, Ilaria Morea, Marida Moretti, Antonella Ida Roselli, Rosanna Sodano, Cinzia Taranto, Clemi Tinto, Paola Violante.

 

 

Il Comitato si insedierà dopo la designazione dei tre componenti (due avvocati ed un praticante) da parte del Consiglio dell?Ordine.


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